installazione di condutture a distanza inferiore di un metro dall'edificio contiguo, è  illegittima 


 

Cass., 15.12.1984, n. 6575, in Foro it., 1985, I, pag. 1374

Riv. giur. ed., 1985, pag. 570

 

È  illegittima  l'installazione di condutture a distanza inferiore di un metro dall'edificio contiguo.

 


 

Cass., 04.03.1983, n. 1625, in Giur. it., 1984, I, 1, pag. 1214

 

La  disciplina  posta dal cpv. dell'art. 889 c. c., secondo cui per i  tubi  d'acqua  pura  o lurida e per quelli di gas, deve osservarsi la distanza  di almeno un metro dal confine, è applicabile anche ai tubi di  riscaldamento e circolazione d'acqua, esclusione fatta per i tubi di un edificio condominiale.